Libro degli statuti e dei decreti relativi ai ‘naranzieri’ veneziani

Ms. 2853 - Libro degli statuti e dei decreti relativi ai ‘naranzieri’ veneziani. Edizione parziale.

[p.1] [f.1r]

1412 Die 5 Iulii.

In Gran Consigli libro novella.

Tutti i forestieri, che habitano e veniranno da mo’ avanti ad habitare nella città de Venetia e torran per moier alcuna Venetiana habitatrice de Venetia, ipso facto a Venetia con la sua fameia habitando, sia cittadini de Venetia solamente e galda di ogni privilegio et beneficio, del quale usa e galde i cittadini drento da Venetia.

9 Juli.

Libro 12 di commemoriali carte: 52 capitolo 9 del privilegio della contra de Bergamo.

Cives et districtuales Bergomi civitais sunt cives Venetiarum de intus.

[p.1] [f.1v]

Ordene che cadauna persona del mestier possa comprar navilii miera 12 in zoso senza obligo d’appresentarle al mistier capitano 32.

1441 Adì 15 decembre.

Conciosia cosa che l’s’ha proveder sora el fatto delle naranze le qual vien condutte in questa terra, e novamente se sta fatto un ordine, el qual non par corresponder ben alla università di questa terra come anco alla università del messier di fruttarioli, e vogiandosi come è di nostro costume che i mercadanti che portano delle dette naranze non staga in stallia, ma più tosto si può dir i sia spazadi con manco interesso si può far, si a ordenado, e flatuido, et in fin da mò ordenado che cadauna persona del mistier della fruttaria possa et habbia libertà de com [p.2] [f.2r]prar in cadaun navilio, oner caracchia da miera 12 in zoso naranze, non fiando in li detti navili più naranze de miera 12.

Et de quelle far e disponer al suo bon piaser, non siando obrigato de apprensentar quelle al messier di fruttarioli, ma se le fosse da miera 12 in su, cadauna persona di che condition se sia che comprarà le dette naranze, sia obligadi presentarle in quel di proprio che i le comprerà al gastaldo de fruttariolj et de dar la sua parte a tutti quelli del mistier che vorrà, manifestando a el mercado direttamente, sotto pena di lire XXV piccoli. Et se non presenterà i quel di proprio le ditte naranze al gastaldo, come è ditto di soprà, incorrà in penale de lire cento di piccoli, dobbiando dar al comprator delle dette naranze, al gastalo per suo premio, e fatiga soldo uno per mier de tutta quantità che si troverà essere da miera 12 in fuso.

1444 Adi 14 ottobrio

Fu confirmado l’ordine soprascritto [p.2] [f.2v] per li sperabili et generosi huomini Ms. Piero Cocco, Piero Balastro honorandi proveditori di comun et per li spettabili et generosi Ms. Alvise Barozzi, sta confermando l’ordine soprascritto, absente il terzo compagno Ms. Marco Badoer.

Terminatione de’ capi dell’eccelso consiglio di X, che i fruttarioli che non sono originari da Venetia possino intrar in capitolo et rimagnir alli carichi.

1464 Die 11 maii

E le comparso d’avanti li Magnifici Signori capi dell’eccelso consiglio di X li fruttarioli, i quali non sono nassudi in Venetia esponendo che a riquisition de i altri fruttarioli che sono venetiani originarii, el se fa dubbio, se quando se fa el suo capitolo de elettion del suo gastaldo et altri officiali della scuola et arte loro, quelli che non sono ori [p.3] [f.3r]ginari venetiani die intrar nelle eletioni et esser eletti gastaldi et officiali, come per ordine del consiglio di dieci li può e diè Suplicando esser sovenudi conciosia che li sustegna e faci, e paghi le fattioni et incarghi come fanno i cittadini originari. Onde i Magnifici Signori Meser Massio Michiel, Meser Benetto Venier et Meser Iacomo Moresini Honorandi capi del Consiglio di Dieci, visto l’ordine preso nel consiglio di dieci de di 7 Frever 1460.

Visto el privilegio della città di Bergamo, nel qual se contien che i cittadini e distrittuali di Bergamo siano reputati, et habbiansi per venetiani di drento, di quali bergamaschi par esser la diferentia per escusation dell’ordine nostro del Consiglio di Dieci dichiara e termina, che i bergamaschi e distrittuali di Bergamo, i quali sono delle terre, valli e luochi bergamaschi della Signoria di Venetia, i quali sono della scola di fruttarioli e, sostien gl’incarghi [p.3] [f.3v] della detta scola, possi e debba entrar nelle sue elettioni, et esser eletti, et romagnir gastaldi et officiali, et galder li honori e beneficii della detta scola.

Comandando che la nostra sentenza, dichiaratione e terminatione sia scritta negl’atti del Consiglio di Dieci et nella mariegola della scola predetta, acciò che se alcuna cosa apparesse in contrario, no se faccia se non secondo la continentia dell’ordine soprascritto del Consiglio di Dieci.

Ego Michael de Grassis, notarius Consilli Decem.

Ordine del Consiglio di X che li forestieri che habiterranno in Venetia, et tioranno mogier venetiana, sian cittadini di drento, et possin eleggersi et esser gastaldi, e zudesi delle scole, delle arti loro.

[p.4] [f.4r] 1460 die 7 februarii in Consilium X.

Chi sono nassudi in questa città nostra di forestieri et quelli che per habitatione contegnuda ne gl’ordini nostri si die haver per cittadini drento, et quelli che han tiolto moier venetiana si possono elezer, et esser gastaldi et zudesi delle scole dell’arti et participar honori, benefici et incarghi di quelle scole et arti. Et se altrimenti nelle sue mariegole alcuna cosa apparesse in contrario, sia scandelatto, per vigore del infrascritto ordine.

Notta che chi habita anni otto in Venetia è cittadino di Venetia.

1382, libro novella a Carte 179.

Item nota, che bergamaschi et distrituali sono cittadini di Venetia. Commemorial 12 et chi tuol mogier venetiana subito tiolta, è cittadino di Ve [p.4] [f.4v]netia.

1382 Die 23 marti in Gran Consiglio libro novella, capitolo 179.

Sia ordenado in buona gratia che tutti chi vuol esser cittadino drento sia tegnudi star et habitar in Venetia con la mugier e famegia sia per anni otto solamente.

Ordine, che tutti li fruttarioli guardino la festa di San Iosafa.

1500 Adì 26 aprile.

Vole la somma bonta d’Iddio sommamente esser amato et honorato così com’esso ne commanda nel primo delli Dieci Commandamenti, et come ne amaestra nello Evangelio, dicendo: “dilige Dominun Deum tuum ex toto corde tuo” etc. Non solo vole essere lui honorato, quanto etiam vuole che tutti li suoi Santi siano per lui honorati. Et tanto essendo questa scuola [p.5] [f.5r] nostra fondata et fabricata sotto titolo et nome del glorioso Meser San Iosafa et acciò che questo santo ch’è in terra notro confalon et in Cielo nostro intercesor sia da noi sempre lodato et honorato come se convien.

L’anderà parte che la sua festa, la quale solum dalli fruttarioli de Rialto et quelli di San Marco se suol festizar in domenica solamente. Da mo’ avanti per tutti li fradelli dell’arte nostra, cioè per tutti li fruttarioli de questa terra sia celebrata et festivizata nel suo proprio zorno, cioè a dì 6 de mazzo come l’occorrerà in ogni zorno della settimana. Et in quel zorno niuno fruttariol, de che condition se voglia scritto in la mariegola nostra, ossi ne presumitenir aperte le botteghe sue ma tutte serrate, come etiam costuma tutte le altre arti di questa terra nelle loro feste et, come meritamente siamo obligati di fare, sotto pena de lire dodici [p.5] [f.5v] per cadauno et per cadauna volta. Intendendo etiam che tutti che non ha bottega nel detto zorno non possi in detto di andà vendendo per la Terra né altrove, sotto la detta pena per cadauno et per cadauna volta.

Item fu preso in capitolo che tutte le barche, che veniranno da cadauno luogo, con frutte d’ogni forte fresche et porteranno da miera tre in zoso de robba. Quelli che compraranno esse frutte secondo l’ordine della mariegola nostra non possi haver de detta robba più de lire 500, el resto sia partido secondo l’ordine della mariegola nostra, sotto pena de lire cinquanta L 50 da esser divisa come se sa de l’altre pene, eccetuando le naranze né alcun fruttariolo, sia chi esser si voglia no possi essere sorastante d’alcuna barca de frutte, in pena de lire cinquanta (L 50) et il gastaldo possi dar sagramento a quelli che faranno sorastante se le frutta sono sue overo no.

[…]