Nuove di Francia

Nuove di Francia Parigi 8 aprile 1780

Uno degli oggetti che occuperà la prossima assemblea del Clero, sarà per quanto dicesi la riforma degli Ordini Regolari. Sentesi che l’arcivescovo di Tolusa si prepara a presentarvi una memoria, ove pretende provare la necessità di richiamare questi ordini al loro primitivo istituto.

D ‘Olanda e della Russia. 5 Aprile. Il principe di Gallitzin11Il principe Dmitri Alexeievich Gallitzin (1728-1803) fu un diplomatico russo. Fu ambasciatore russo a Londra, Parigi e all’Aja. inviato straordinario dell’imperatrice delle Russie presentò al presidente degli Stati Generali la seguente Memoria .

Alti e Potenti Signori.

L’infrascritto inviato straordinario di Sua Maestà imperiale di tutte le Russie ha l’onore di comunicarvi qui una copia della dichiarazione che l’Imperatrice Sua Sovrana ha fatta alle Potenze attualmente in guerra. Le Voste Altezze Reali possono considerare tal partecipazione come un segno particolare dell’attenzione dell’Imperatrice per la Repubblica ugualmente interessata nelle ragioni che hanno dato luogo a tal dichiarazione. {3r} Inoltre ha l’ordine di dichiarar loro a nome di Sua Maestà Imperatrice “che in quanto che da una parte essa desidera di mantenere in tempo della presente guerra la neutralità la più precisa, altrettanto sosterrà con tutti i mezzi i più efficaci l’onore della Bandiera Russa, e la sicurità del commercio, e della navigazione de’ suoi sudditi, e non soffrirà mai che sia fatto loro il minimo insulto per parte di qualcheduna delle potenze belligeranti”. Che per sfuggire in tale occasione ogni mal inteso o falsa interpretazione, la Maestà Sua ha creduto dovere specificare nella sua dichiarazione i limiti di un commercio libero, e di quello che si chiama contrabbando; che se la definizione della prima è fondata sulle più semplici nozioni, le più chiare e determinate del diritto naturale, quella dell’ultimo è presa da essa litteralmente dal trattato di commercio della Russia con la Gran Brettagna, che con questo mezzo prova assolutamente la sua buona fede, e la sua imparzialità verso l’uno e l’altro partito; che crede in conseguenza dovere aspettarsi che le altre Potenze commercianti avranno ogni premura di accedere alla sua maniera di pensare relativamente alla neutralità. In vista di ciò Sua Maestà Imperiale ha incaricato l’infrascritto ad invitare le vostre altre Potenze a far vero Lei causa comune intanto che questa unione potrà servire a proteggere il commercio e la navigazione con osservare al tempo istesso la più esatta neutralità, e di comunicar loro le misure che ha prese per vale effetto. Un simile invito è stato già fatto alla corte di Coppenaghen, Stoholm e Lisbona, affinché per via delle comuni sollecitudini di tutte le potenze marittime neutrali si possa stabilire e legalizzare a favore della navigazione commerciante delle nazioni neutrali un sistema naturale, e fondato sulla giustizia e che per il suo real vantaggio serva di regola a’ secoli avvenire. {3v} L’infrascritto non dubita punto che le Vostre Altezze Reali non prendano in considerazione l’invito grazioso di Sua Maestà imperiale, e non vi concorrano col far subito una dichiarazione alle Potenze belligeranti fondata su’ medesimi principi di quella dell’Imperatrice Sua Sovrana, con spiegarsi al tempo istesso in riguardo alla protezione del loro commercio della navigazione, e della natura del contrabbando in conformità dei termini de’ loro trattati particolari con le altre nazioni.

Inoltre l’infrascritto ha l’onore di assicurare le Vostre Altezze Reali che se per stabilire validamente un sistema tanto glorioso e vantaggioso al bene della navigazione generale, volessero intraprendere con le potenze neutrali suddette un trattato affine di stendere sopra ciò una convenzione particolare, l’Imperatrice Sua Sovrana sarà pronta a intervenirvi.

Le Vostre Altezze Reali facilmente vedranno la necessità di accelerare le loro risoluzioni sopra oggetti tanto importanti, quanto vantaggiosi all’umanità in generale. L’infrascritto Le prega intanto a voler dargli una pronta risposta.

Aya22 L’Aia. Gallitizin era qui ambasciatore della Russia già dal 1769. 2 aprile 1780

Demetrio principe di Gallitzin.

La dichiarazione rimessa ai ministri delle corti di Versaglies, Madrid e Londra residenti a Pietroburgo della quale si è parlato di sopra è la seguente.

L’imperatrice di tutte le Russie ha data sì manifesta prova dei sentimenti di giustizia, equità, e moderazione che nutre nel di Lei animo, e sì chiari contrassegni durante il corso della guerra che ha sostenuto lungo tempo contro la Porta Ottomanna, dai riguardi che sempre avuti per i diritti della neutralità, e della libertà del commercio generale, che essa può apertamente appellarsene alla testimonianza di tutta {4r} l’Europa. Questa condotta egualmente che i principi d’imparzialità che ha seguitati durante la guerra attuale le aveano inspirato la giusta fiducia, che i suoi sudditi avrebbero pacificamente goduto dei frutti della loro industria, e dei vantaggi appartenenti a tutte le nazioni neutrali. L’esperienza frattanto ha provato il contrario: nè queste considerazioni, nè i riguardi dovuti all’universal diritto dele genti, hanno impedito che i sudditi di Sua Maestà imperiale non siano stati sovente molestati nella loro navigazione, e arrestati nelle loro operazioni dai bastimenti delle potenze belligeranti.

Questi ostacoli messi alla libertà del commercio in generale, e a quello di Russia in particolare, debbono eccitare l’attenzione, de’ Sovrani, e di tutte le nazioni neutrali; l’Imperatrice vede essere in obbligo di liberarsene con tutti i mezzi compatibili nella Sua dignità, a vantaggio de’ suoi sudditi, ma avanti di effettuare le Sue risoluzioni, per prevenire nuovi attentati, crede dovere esporre agli occhi dell’Europa i principi con i quali intende di agire, che sono propri a togliere ogni equivoco, e tutto ciò che potrebbe darsi occasione, ed essa lo fa con tanta maggior fiducia, in quanto chè trova fondanti questi principi nel primitivo diritto dei popoli, che ogni nazione può giustamente reclamare, e a quali le Potenze belligeranti non saprebbero fare veruno attentato senza violare le leggi della neutralità, e disapprovare quelle istesse massimo da esse nominatamente adottate nei differenti trattati e pubblici impegni. Quelchè richiede Sua Maestà l’Imperatrice si riduce ai seguenti articoli:

I Che i vascelli neutrali possano navigare liberamente di porto in porto, e sulle coste delle nazioni che sono in guerra. II Che gli effetti appartenenti a sudditi di dette potenze in guerra siano liberi sui bastimenti neutrali, eccettuate le mercanzie di contrabbando. III Che relativamente a queste Sua Maestà l’imperatrice si attiene a quanto viene espresso negli articoli {4V} X. XI. del suo trattato di commercio colla Gran Brettagna, estendendone i patti a tutte le potenze belligeranti. IV Che per determinare ciò che caratterizza un porto bloccato, non si accordi a questo nome che a quello che per ogni parte sia circondato dai vascelli della potenza che lo attacca, e che l’entrarvi possa veramente apportare un soccorso reale alla guarnigione. V. Che questi principi servano di regola nelle procedure, e nelle sentenze sopra la legalità delle prove.

Sua Maestà imperiale esponendo questi articoli non teme di dichiarare che per mantenere, e proteggere l’amore della sua bandiera, la sicurezza del commercio, e della navigazione de’ suoi sudditi contro chicchessia, essa ha dati gli ordini per fare allestire una parte considerabile delle sue forze marittime. Questo procedere però non influirà nulla sulla stretta e rigorosa neutralità che essa ha esattamente osservata, e che osserverà fintantochè non sarà provocata, e costretta ad uscire da quei limiti di moderazione, e imparzialità che si è prescritti, e soltanto in tale estremità la flotta russa avrà l’ordine di andare ovunque lo richiederanno l’interesse, la necessità e l’onore.”

“Dando questa sicurezza formale con quella franchezza, che è propria del di lei carattere, l’imperatrice giudica aver luogo a credere che le potenze belligeranti penetrate dai sentimenti di giustizia e di equità, da quali è animata, contribuiranno al compimento delle salutari sue risoluzioni che si manifestamente, tendono all’utilità di tutte le nazioni, e al vantaggio istesso di quelle che sono in guerra, e che in conseguenza di ciò muniranno i loro ammiragliati, tribunali, e ufficiali comandanti d’istruzioni analoghe, e conformi agli ennunciati articoli, ricavati dal primitivo codice dei popoli e adottati, e ripetuti tante volte nelle reciproche loro convenzioni.

Modena in data de’ 13 Aprile è stato pubblicato il seguente {5r} Editto, che ha per oggetto una maggior facilità nel commercio tipografico.

Ercole III eccetera eccetera.

“Riguardata a gran ragione da noi l’educazione de’ sudditi come la prima base delle prosperità dello Stato, troppo riconoschiamo indispensabile, che una sfrenata libertà non pregiudichi alla purezza della Religione, e che nel tempo istesso una mal intesa pietà non serva di pretesto a’ pregiudizi non meno fatali alla società, che al vero vantaggio della Religione medesima. Così giusti, e salutari riflessi ci hanno determinati ad ordinare, come ordiniamo, che fermo stante ne’ nostri Stati la condanna, e proibizione de’ libri, che oppongonsi ai professi e direttamente alla verità rivelata, a’ principi non controversi fra’ cattolici, e a buoni costumi, degli altri libri, massimamente giurisdizionali e politici, sia d’ora innanzi permesso e libero il commercio in tutti i nostri domini, e l’uso e la lettura de’ medesimi a chiunque dentro, e fuori delle pubbliche librerie del Ducale nostro Palazzo e della Università degli studi; tale essendo la mente, e volontà nostra.

Parigi 13 aprile. Giungono giornalmente dalle varie provincie del Regno in questa dominante molti vescovi e prelati invitati ad intervenire alla generale convocazione del clero francese, che dee tenersi verso la fine di maggio. Si vuole che possa essere imminente una gran riforma particolarmente rispetto alla ricche abazie di questa Monarchia. Si pretende che l’arcivescovo di Tolosa abbia presentato a Sua Maestà un suo piano, affine di ridurre gli ordini regolari ai primitivi istituti, gli individui de’ quali propone che debbano in avvenire dipen-{5v}dere dai rispettivi Vescovi, a’ quali dovrebbero render conto dell’amministrazione de’ loro beni, onde poterne alle occorrenze dello Stato instruirne il governo politico. Il tempo farà vedere se le proposizioni di questo Prelato saranno accettate, e messe in discussione .

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